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Pubblicato in Parliamone

Psicologo in classe solo col consenso dei genitori

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05 Set 17

Lo Psicologo scolastico svolge certamente un ruolo importante per la scuola nell'aiutare ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, ma è anche un compito che deve svolgersi entro un quadro normativo e deontologico ben definito a cui il professionista e l'istituto devono attenersi rigorosamente.

Il caso. Una recente sentenza della Cassazione ha annullato la richiesta di archiviazione avanzata dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Arezzo dopo che una famiglia si era rivolta al tribunale per denunciare per “violenza privata” il dirigente scolastico, due insegnanti e la psicologa dell'istituto frequentato dal figlio. Ecco come sono andati i fatti secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa:

Su richiesta di due insegnanti di una scuola elementare di Arezzo, il direttore aveva autorizzato la psicologa a stare in classe con gli allievi per esaminarne il comportamento e scrivere una relazione clinica, in particolare su un ragazzino 'vivace'. Il tutto senza che i genitori fossero informati e acconsentissero.

Secondo il Gup che in primo momento aveva optato per l'archiviazione del caso, non era “configurabile il delitto di violenza privata” in quanto l'attività di osservazione della Psicologa nei confronti dei minori durante le ore di lezione “non si sarebbe sostanziata in atti impositivi riconducibili alla fattispecie tipica della violenza privata", inoltre "il mancato consenso dei genitori non può essere equiparato al dissenso richiesto dalla norma incriminatrice".

Ma la sentenza della Cassazione, a cui i genitori avevano fatto ricorso su consiglio del loro legale, ha annullato invece la richiesta di archiviazione e stabilito che “l’assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, vale a dire i genitori del minore nel nostro caso integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo” .

Il Gup, a questo punto, dovrà riesaminare il caso e verificare: “se l’attività di osservazione psicologica effettuata nei confronti dei minori abbia avuto carattere impositivo o, in qualche modo, incisivo della sfera materiale e psichica dei bambini”; se la psicologa della scuola ha avuto un ruolo di “consulente” della maestra per suggerirle indirizzi didattici, il che può “escludere che l’attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori”; oppure, come invece ritengono i genitori dell'alunno,"se oggetto dell’osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e, ancor di piu’, di alcuni alunni ritenuti portatori di problematiche” , intervento che richiede consenso preventivo dei genitori e in assenza del quale si configura, appunto, l'ipotesi di reato contestato. 

Chi ha sbagliato in questo caso: la dirigente, l'insegnante o la psicologa? A voi le considerazioni.


Fonti:
Ansa.it - No psicologi in classe senza ok genitori

Orizzontescuola.it - Gli psicologi possono entrare in classe solo se c’è il consenso dei genitori. Dirigenti e docenti accusati di violenza privata

Tecnicadellascuola.it - Psicologi in classe solo previo consenso dei genitori: la Cassazione non transige

Letto 5919 volte Aggiornato: Martedì, 05 Settembre 2017 22:33

Blog a cura di:

Vincenzo Cammareri

Mi occupo di comunicazione, di psicotecnologie e di tecnologie per l'istruzione e l'apprendimento

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