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| Statuto dell'Associazione Psicologia Insieme Onlus |
| Lunedì 22 Ottobre 2007 16:15 |
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Statuto dell’ ”Associazione PSICOLOGIA INSIEME O.N.L.U.S Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” Art. 1 DURATA L’Associazione PSICOLOGIA INSIEME O.N.L.U.S, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha durata illimitata. Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Art. 3 SEDE
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie in Italia e all’estero. Art. 4 SCOPO L’Associazione opera in ambito socio- sanitario e ha come motivo di esistenza il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Opera a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari. In particolare suo obiettivo è:
L’associazione intende per questo realizzare diverse iniziative ed in particolare:
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse. Art. 5 SOCI Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione. Gli associati versano all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall’assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno. I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri. Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio. Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 6 - PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile. Art. 7 - RENDICONTO ANNUALE Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Tale rendiconto sarà approvato dall’Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere da parte dell’Assemblea stessa. Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 10 - CARICHE ELETTIVE Le cariche elettive dell’Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l’iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria:
La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l’ordine del giorno, il luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo:
Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente. Il Tesoriere, se nominato: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme del Regolamento. Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l’esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell’accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo. Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 15 - RINVIO Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Roma, 7 Ottobre 2005 |






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