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Il minore tra famiglia di
origine e famiglia affidataria
In Italia l'affidamento familiare
è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è
stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001 e
può essere consensuale se è condiviso e approvato
dai genitori, giudiziale se viene disposto dall’Autorità
Giudiziaria.
L’affidamento consiste
nell’allontanamento temporaneo del minore dalla propria
famiglia di origine quando la stessa non riesce ad offrirgli
le cure adeguate poiché sta attraversando un momento
di difficoltà (difficoltà educative e/o genitoriali,
malattia, carcerazione, ospedalizzazioni, ecc.) e prevede
l’inserimento del minore o in una famiglia con figli
minori, o presso un single o in una comunità familiare.
Esso è caratterizzato
dalla temporaneità, in quanto consiste in un allontanamento
temporaneo che permette alla famiglia di origine di recuperare
le risorse personali o materiali che consentono al figlio
di rientrare in casa; dal mantenimento dei rapporti con
la famiglia d'origine, ossia la possibilità per i
bambini in affido di incontrare i genitori, secondo tempi
e modalità favorevoli per entrambi; e dal rientro
del minore nella propria famiglia d'origine dopo aver accertato
che sono state superate le difficoltà che hanno prodotto
l’affido. Sia l’inserimento nella famiglia affidataria,
sia il rientro del minore nella propria famiglia devono
essere realizzati con passaggi graduali che consentano al
bambino di affrontare senza troppo disagio il distacco e
l’avvicinamento ai due ambiti familiari.
Le difficoltà che si
trova ad attraversare una famiglia possono essere più
o meno gravi e quindi risolvibili in un tempo più
o meno lungo. Per questo esistono diversi tipi di affido:
• per parte della giornata o della settimana, quando
i genitori non possono assicurare una presenza costante
accanto ai loro figli;
• Per un tempo breve e prestabilito dopo il quale
il bambino rientra in famiglia, ad esempio il ricovero in
ospedale del genitore;
• Per un tempo prolungato: è la soluzione di
affidamento più problematica, in quanto non si può
stabilire a priori la durata precisa; ma è solo possibile
progettare l’affidamento per un certo tempo e verificare
di volta in volta se è attuabile il rientro oppure
se bisogna ricercare altre soluzioni.
L’affidamento è
processo molto delicato in cui bisogna tener presente i
vissuti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia
affidataria; infatti, è necessario il supporto da
parte di psicologi, pedagogisti e psicologi giuridici, sia
nel preparare la famiglia affidataria a svolgere il proprio
ruolo sia nell’offrire sostegno alla famiglia di origine
per garantire il buon esito del progetto.
Il suo scopo non è quello
di mettere in competizione la famiglia "cattiva"
(quella d'origine) e la famiglia"buona" (quella
affidataria), ma quello di far vivere il bambino in una
rete relazionale di aiuto per sé e la sua famiglia.
Non è sufficiente che la famiglia affidataria sia
solidale con il minore ma deve essere informata, formata
e sostenuta ad intraprendere un percorso con il minore.
Essa deve essere assistita in un compito così delicato
che prevede un investimento emotivo e nello stesso tempo
un lasciare andare il minore dopo averlo amato e curato.
Dall'altra parte anche la famiglia d'origine non può
essere lasciata sola con i suoi problemi, e senza il figlio;
infatti, poiché questo è un intervento a favore
del minore e della sua famiglia, i servizi sociali devono
intervenire aiutando a comprendere e poi a risolvere i problemi
che hanno causato l'allontanamento temporaneo del figlio.
Spesso le due famiglie (quella
naturale e quella affidataria) entrano in competizione tra
loro e sviluppano un senso di possesso del minore. In questo
modo, la famiglia biologica vive l'affido come un'espropriazione
del bambino, mentre gli affidatari vedono la collaborazione
dei genitori di origine come una modalità di intrusione
nel compito che sono tenuti a svolgere (Dell'Antonio 1989).
In questo caso il bambino vive un forte disagio in quanto
"La scelta di famiglia che gli viene sostanzialmente
richiesta... non lo aiuterà a uscire dal suo disagio,
ma lo caricherà di problemi di lealtà, di
sensi di colpa e di timori di abbandono" (Dell'Antonio
1989).
Per fare sì che il minore viva l’esperienza
dell’affido in modo “non molto traumatico”
bisogna collegare tra di loro i vari servizi esistenti nel
territorio, coordinare l'impegno di operatori con capacità
professionali, i quali diano ascolto ai problemi emotivi
ed affettivi del minore e lo aiutino, nel periodo dell'affidamento,
alla presenza di doppie figure genitoriale, gli affidatari
e i genitori naturali.
Quando il minore entra nella
famiglia affidataria, la situazione è complessa perché
trovandosi in un contesto nuovo, tende a vivere l'esperienza
dell'affido come un vero e proprio lutto. La difficoltà
maggiore (per il bambino) consiste non solo nel dover accettare
la perdita della figura materna ma soprattutto nel dover
riorganizzare il comportamento di attaccamento e dirigerlo
verso nuove figure (Bowlby 1973).
Per questi motivi la famiglia
affidataria, per poter accogliere al suo interno un bambino
con vissuti abbandonici dovrebbe avere una struttura sufficientemente
salda e non interpretare il comportamento del minore come
ostile nei suoi confronti.
L’affido, come già
detto, è un processo molto delicato che genera nel
minore, nella famiglia di origine e nella famiglia affidataria
dinamiche molto complesse,; proprio per questo esso deve
essere effettuato nel modo più corretto possibile
e gli operatori psicosociali dovrebbero considerare l'allontanamento
del minore dalla propria famiglia come “extrema ratio”
cioè come ultima soluzione.
Bibliografia
Bowlby J. (1973), Separation anxiety and anger, London,
Hogart Press; trad. it. La separazione dalla madre, Boringhieri,
Torino, 1978.
Dell'Antonio A. (1989), La consulenza psicologica per la
tutela dei minori, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
dr.ssa
Romina Oliviero
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